FAQ

I docenti in part-time sono tenuti a svolgere per intero le 40 ore di attività funzionali all’insegnamento previste dal CCNL?

No. Si può citare in merito la nota dell’USR del Veneto Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III/16941/C2 :
“Pervengono a questo Ufficio richieste di chiarimento relativamente al monte ore delle attività funzionali, ex art. 29 comma 3 lettere a) e b) del CCNL 2006/09,addebitabili ai docenti con contratto di lavoro part-time. Considerato l’interesse generale e la frequenza delle richieste di chiarimento in merito si ritiene di precisare quanto segue. Premesso che la questione posta non può riguardare le attività obbligatorie, si ritiene che la quantità di debito orario cui è tenuto il docente part-time dovrà essere determinata in misura proporzionale all’orario stabilito. Pertanto dovranno essere adottate, dalle Istituzioni scolastiche soluzioni organizzative che consentano al docente part-time di partecipare a quelle attività collegiali valutate indispensabili. Il Dirigente Scolastico dovrà quindi fornire al docente part-time un calendario individualizzato delle attività funzionali all’insegnamento, ove risulti esplicitato l’ordine di priorità delle sedute, compatibili con il suo orario di servizio e ritenute assolutamente necessarie all’espletamento del servizio medesimo. Quanto sopra in coerenza con la ratio della norma che presuppone una stretta correlazione tra monte di insegnamento e partecipazione alle attività a carattere collegiale previste dall’ art. 28 del CCNL 2007”.

 

E’ vero che la somministrazione delle prove d’Istituto cosiddette “parallele” è un atto dovuto per legge?

No, non c’è obbligo di legge. Tuttavia c’è la cogenza non trascurabile dei piani di miglioramento, inclusi nel PTOF e redatti, ricordiamolo, sulla base del RAV che a sua volta è sì compilato dalle scuole ma su modello dell’INVALSI. Il quale INVALSI non si limita ad accertare la somministrazione dei quiz nazionali e rilevarne i risultati per le sue proiezioni statistiche ma pretende che la medesima logica dei quiz nazionali si replichi pseudo-volontariamente a livello di singola istituzione scolastica, attraverso appunto le batterie di prove parallele (tre all’anno di solito). Non basta subire, bisogna attivarsi con entusiasmo. Per questo la questione dell’obbligo di legge che non c’è diventa relativa e si muta in questione politica nell’ambito del collegio. Ad ogni modo, per opporsi alla somministrazione, è possibile esercitare opzione metodologica di gruppo minoritario ai sensi dell’art. 1, comma 14 della l. 107.

 

Un docente con contratto a tempo indeterminato quando può fare domanda di part-time? In questi giorni di inizio anno scolastico è ancora in tempo?

Il CCNL all’articolo 25 c. 6 come è noto prevede che il personale neo immesso in ruolo o il personale che instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato ha diritto a chiedere il tempo parziale. Cosa che viene di norma richiamata anche dalle varie note operative del MIUR per le immissioni in ruolo. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in genere va presentata entro il 15 marzo di ogni anno. Si tratta di una scadenza annuale. La domanda deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente. Il part time dura due anni scolastici. Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il part time. Invece il ritorno al tempo pieno deve essere esplicitamente richiesto. Pertanto la scadenza del 15 Marzo, non riguarda i lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro, sia che sia a tempo indeterminato che determinato, infatti, per i nuovi assunti è possibile l’attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
 
Qual è la norma che impedisce di utilizzare l’intero orario del docente di potenziamento per le sostituzioni?
 
L’art 28, comma 3 dell CCNL istruzione e ricerca 2016-2018: ” 3. Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’art. 29 del CCNL 29 novembre 2007, le attivita’ di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le predette attivita’ sono retribuite, purche’ autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo.”