







I docenti in part-time sono tenuti a svolgere per intero le 40 ore di attività funzionali all’insegnamento previste dal CCNL?
No. Si può citare in merito la nota dell’USR del Veneto Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III/16941/C2 :
“Pervengono a questo Ufficio richieste di chiarimento relativamente al monte ore delle attività funzionali, ex art. 29 comma 3 lettere a) e b) del CCNL 2006/09,addebitabili ai docenti con contratto di lavoro part-time. Considerato l’interesse generale e la frequenza delle richieste di chiarimento in merito si ritiene di precisare quanto segue. Premesso che la questione posta non può riguardare le attività obbligatorie, si ritiene che la quantità di debito orario cui è tenuto il docente part-time dovrà essere determinata in misura proporzionale all’orario stabilito. Pertanto dovranno essere adottate, dalle Istituzioni scolastiche soluzioni organizzative che consentano al docente part-time di partecipare a quelle attività collegiali valutate indispensabili. Il Dirigente Scolastico dovrà quindi fornire al docente part-time un calendario individualizzato delle attività funzionali all’insegnamento, ove risulti esplicitato l’ordine di priorità delle sedute, compatibili con il suo orario di servizio e ritenute assolutamente necessarie all’espletamento del servizio medesimo. Quanto sopra in coerenza con la ratio della norma che presuppone una stretta correlazione tra monte di insegnamento e partecipazione alle attività a carattere collegiale previste dall’ art. 28 del CCNL 2007”.
E’ vero che la somministrazione delle prove d’Istituto cosiddette “parallele” è un atto dovuto per legge?
No, non c’è obbligo di legge. Tuttavia c’è la cogenza non trascurabile dei piani di miglioramento, inclusi nel PTOF e redatti, ricordiamolo, sulla base del RAV che a sua volta è sì compilato dalle scuole ma su modello dell’INVALSI. Il quale INVALSI non si limita ad accertare la somministrazione dei quiz nazionali e rilevarne i risultati per le sue proiezioni statistiche ma pretende che la medesima logica dei quiz nazionali si replichi pseudo-volontariamente a livello di singola istituzione scolastica, attraverso appunto le batterie di prove parallele (tre all’anno di solito). Non basta subire, bisogna attivarsi con entusiasmo. Per questo la questione dell’obbligo di legge che non c’è diventa relativa e si muta in questione politica nell’ambito del collegio. Ad ogni modo, per opporsi alla somministrazione, è possibile esercitare opzione metodologica di gruppo minoritario ai sensi dell’art. 1, comma 14 della l. 107.
Un docente con contratto a tempo indeterminato quando può fare domanda di part-time? In questi giorni di inizio anno scolastico è ancora in tempo?